Art. 3. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 1 marzo 1995. MARTINO Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione SARACENO