Art. 3.
 
  1.    La  presente  legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 1 marzo 1995.
                               MARTINO
Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  ed ambientali e per la
pubblica istruzione
                              SARACENO