(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) e' autorizzato ad avvalersi del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1992, che non sia inquadrato con la qualifica di dirigente o che non abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, della ex Siciltrading S.p.A., in corso di procedura fallimentare, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, per l'assolvimento dei compiti di istituto propri dell'ente, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.