(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  regione Sicilia n. 12
                          del 4 marzo 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'Istituto  regionale  per   il   credito   alla   cooperazione
(I.R.C.A.C.)    e' autorizzato ad avvalersi del personale in servizio
alla data del  30  ottobre  1992,  che  non  sia  inquadrato  con  la
qualifica  di dirigente o che non abbia interrotto volontariamente il
rapporto di  lavoro,  della  ex  Siciltrading  S.p.A.,  in  corso  di
procedura  fallimentare,  mediante contratti a termine, di durata non
superiore ad un biennio, per l'assolvimento dei compiti  di  istituto
propri dell'ente, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1 della
legge  18  aprile  1962,  n.  230,  e  di quanto previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.