Art. 10.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
 
  1. Gli appostamenti fissi sono autorizzati ogni anno dalle Province
su presentazione di:
   domanda in carta legale con firma autenticata;
   consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;
   ricevuta   attestante   l'avvenuto   versamento   della  tassa  di
concessione regionale;
   planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella  scala  disponibile
presso  la  Provincia, illustrante il punto nei quale viene collocato
il capanno  principale  e  l'indicazione  degli  eventuali    capanni
complementari.
   l'eventuale  elenco  delle  persone  autorizzate  dal  titolare  a
frequentare l'impianto anche in sua assenza.
  Per gli appostamenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere a),  b),  e'
inoltre   necessaria  la  documentazione  attestante  l'effettuazione
dell'opzione di cui all'art.  28  comma  3  lettera  b)  della  legge
regionale n. 3/94.
 
                              Arit 11.
                   Validita'  dell'autorizzazione
 
  1.  L'autorizzazione  e'  valida per 1 anno dalla data di rilascio.
Il rinnovo puoÿ essere richiesto entro i 60  giorni  successivi  alla
data  di scadenza. Scaduto tale termine la Provincia potraÿ destinare
l'autorizzazione ad altro richiedente.