Art. 10. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione 1. Gli appostamenti fissi sono autorizzati ogni anno dalle Province su presentazione di: domanda in carta legale con firma autenticata; consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo; ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale; planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la Provincia, illustrante il punto nei quale viene collocato il capanno principale e l'indicazione degli eventuali capanni complementari. l'eventuale elenco delle persone autorizzate dal titolare a frequentare l'impianto anche in sua assenza. Per gli appostamenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), e' inoltre necessaria la documentazione attestante l'effettuazione dell'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94. Arit 11. Validita' dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' valida per 1 anno dalla data di rilascio. Il rinnovo puoÿ essere richiesto entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza. Scaduto tale termine la Provincia potraÿ destinare l'autorizzazione ad altro richiedente.