Art. 12.
      Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni
 
  1. Le richieste di nuove collocazioni o nuove autorizzazioni devono
essere  presentate  alla   Provincia   competente   corredate   dalla
documentazione  di  cui  all'art.  10  dei  presente  regolamento nel
periodo compreso fra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno.
  2. Entro il 30  aprile  la  Provincia  comunica,  a  mezzo  lettera
raccomandata,  agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento
della   richiesta.   Trascorso il termine  di  cui  sopra  senza  che
all'interessato  sia  pervenuta  alcuna  comunicazione, la domanda si
ritiene accolta.