Art. 12. Richiesta di nuove autorizzazioni e di nuove collocazioni 1. Le richieste di nuove collocazioni o nuove autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia competente corredate dalla documentazione di cui all'art. 10 dei presente regolamento nel periodo compreso fra il 1 ed il 28 febbraio di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine di cui sopra senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.