Art. 13. Accesso all'interno degli appostamenti fissi 1. L'accesso con armi da caccia all'interno degli appostamenti fissi di cui all'art. 3, comma 1 lettere a) e b) dei presente regolamento consentito al titolare dell'autorizzazione e ai cacciatori da lui autorizzati, che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94.