Art. 13.
            Accesso all'interno degli appostamenti fissi
 
  1.  L'accesso  con  armi  da  caccia all'interno degli appostamenti
fissi di cui all'art. 3,  comma  1  lettere  a)  e  b)  dei  presente
regolamento   consentito   al   titolare   dell'autorizzazione  e  ai
cacciatori da lui autorizzati, che abbiano optato  per  la  forma  di
caccia  di  cui all'art.  28 comma 3 lettera b) della legge regionale
n. 3/94.