Art. 17.
                  Dismissione di appostamento fisso
 
  1.  In  caso  di  cessazione  dell'attivitaÿ, di decadenza o revoca
dell'autorizzazione, tutti i capanni e le strutture aggiuntive devono
essere  smantellate   entro   60   giorni   a   cura   del   titolare
dell'autorizzazione.