Art. 2. Appostamenti temporanei 1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzati di norma capanni in tela, o altro materiale artificiale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza. 2. Nelle sole aree boscate o cespogliate, per la costruzione degli appostamenti temporanei, potraÿ essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purcheÿ appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. 3. Tutti gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al termine della giornata venatoria. 4. Sono altresi' considerati appostamenti temporanei, le zattere ed altre imbarcazioni purcheÿ saldamente e stabilmente ancorati durante l'esercizio venatorio.