Art. 2.
                       Appostamenti temporanei
 
  1. Costituiscono appostamento temporaneo di  caccia,  con  o  senza
l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di
luoghi  destinati  all'attesa della selvaggina, effettuati utilizzati
di norma capanni in tela, o  altro  materiale  artificiale,  che  non
comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di
persistenza.
  2.  Nelle sole aree boscate o cespogliate, per la costruzione degli
appostamenti  temporanei,  potraÿ   essere   utilizzata   vegetazione
spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purcheÿ appartenente a
specie non tutelate dalla normativa vigente.
  3.  Tutti  gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura
dei fruitori al termine della giornata venatoria.
  4. Sono altresi'  considerati appostamenti temporanei,  le  zattere
ed  altre  imbarcazioni  purcheÿ  saldamente  e  stabilmente ancorati
durante l'esercizio venatorio.