Art. 3. Tipo di appostamento fisso 1. Gli appostamenti fissi si distinguono in: a) appostamento fisso Valla minuta selvagginaV con l'uso di richiami vivi: costituito da un capanno di norma collocato a terra; b) appostamento fisso per Vpalmipedi e trampolieriV con l'uso di richiami vivi: costituito da un capanno collocato in acqua, o in terra in prossimita' o sugli argini di uno specchio d'acqua o prato soggetto ad allagamento. La presenza dell'acqua all'interno dei laghi artificiali dovraÿ essere assicurata per almeno 9 mesi all'anno fatti salvi eventuali fenomeni di evaporazione naturale. Negli appostamenti posti su aree allagate artificialmente le Province possono autorizzare l'impianto di n. 2 capanni complementari ai quali non si applicano le distanze previste all'art. 7 comma 2 del presente regolamento. Per aree allagate superiori a 5 ettari il numero di tali capanni puo' essere elevato fino a 4. Oltre gli argini di contenimento dell'acqua eÿ vietata qualsiasi altra predisposizione di sito diversa dai capanni autorizzati. E' vietata la caccia vagante a distanza inferiore a metri 100 dal perimetro della superficie allagata artificialmente. Tale divieto deve essere segnalato con tabelle esenti da tasse ed apposte dal titolare ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 3/94; il divieto non si applica nel caso di non utilizzazione dell'appostamento; c) appostamento fisso per VcolombacciV con l'uso di richiami vivi costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale. Le Province, possono autorizzare l'impianto di n. 2 capanni complementari compresi in un raggio di metri 25 dal capanno principale. 2. Le Province autorizzano la costruzione e manutenzione di appostamenti fissi Vsenza richiami viviV costituiti da un capanno collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale la cui utilizzazione eÿ affidata al Comitato A.T.C. L'ubicazione di tali appostamenti non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.