Art. 3.
                     Tipo di appostamento fisso
 
  1. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
   a) appostamento  fisso  Valla  minuta  selvagginaV  con  l'uso  di
richiami vivi: costituito da un capanno di norma collocato a terra;
   b)   appostamento fisso per Vpalmipedi e trampolieriV con l'uso di
richiami vivi: costituito da un capanno  collocato  in  acqua,  o  in
terra  in  prossimita' o sugli argini di uno specchio d'acqua o prato
soggetto ad allagamento. La presenza dell'acqua all'interno dei laghi
artificiali dovraÿ essere assicurata per almeno 9 mesi all'anno fatti
salvi  eventuali  fenomeni   di   evaporazione   naturale.      Negli
appostamenti  posti  su  aree  allagate artificialmente le   Province
possono autorizzare l'impianto di n.  2    capanni  complementari  ai
quali  non  si  applicano le distanze previste all'art. 7 comma 2 del
presente regolamento. Per aree  allagate  superiori  a  5  ettari  il
numero di tali capanni puo' essere elevato fino a 4. Oltre gli argini
di contenimento dell'acqua eÿ vietata qualsiasi altra predisposizione
di sito diversa dai capanni autorizzati. E' vietata la caccia vagante
a  distanza  inferiore  a  metri  100  dal perimetro della superficie
allagata artificialmente. Tale  divieto  deve  essere  segnalato  con
tabelle esenti da tasse ed apposte dal titolare ai sensi dell'art. 26
della legge regionale 3/94; il divieto non si applica nel caso di non
utilizzazione dell'appostamento;
   c)  appostamento fisso per VcolombacciV con l'uso di richiami vivi
costituito da un capanno principale collocato a terra o su  alberi  o
traliccio artificiale. Le Province, possono autorizzare l'impianto di
n.  2  capanni  complementari  compresi  in un raggio di metri 25 dal
capanno principale.
  2.  Le  Province  autorizzano  la  costruzione  e  manutenzione  di
appostamenti  fissi  Vsenza  richiami  viviV costituiti da un capanno
collocato a  terra  o  su  alberi  o  traliccio  artificiale  la  cui
utilizzazione  eÿ  affidata  al  Comitato A.T.C. L'ubicazione di tali
appostamenti non deve  comunque  ostacolare  l'attuazione  del  piano
faunistico-venatorio.