Art. 5.
             Consenso all'impianto di appostamenti fissi
 
  1.  Chiunque  intenda  costruire  un  appostamento  fisso,   ovvero
costruire  con  materiale  atto  a renderlo efficiente per almeno una
stagione venatoria e che comporti modificazione e occupazione stabile
del terreno, deve munirsi del consenso scritto del proprietario e del
conduttore del fondo, lago, o stagno privato su cui viene allestito.