Art. 5. Consenso all'impianto di appostamenti fissi 1. Chiunque intenda costruire un appostamento fisso, ovvero costruire con materiale atto a renderlo efficiente per almeno una stagione venatoria e che comporti modificazione e occupazione stabile del terreno, deve munirsi del consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo, lago, o stagno privato su cui viene allestito.