Art. 6 Zone di impianto degli appostamenti 1. Le Province nel piano faunistico-venatorio individuano le zone in cui gli appostamenti fissi con richiami vivi sono collocabili. Le Province possono altresi' individuare zone che interessano tratti montani di crinale gia' individuate in precedenti provvedimenti provinciali in cui il divieto di installazione e' esteso anche agli appostamenti temporanei e agli appostamenti fissi senza richiami vivi. 2. Agli appostamenti fissi con richiami vivi, giaÿ costituiti alla data di entrata in vigore della legge 157/92, non si applica, per la durata dei primi due piani faunistici, quanto indicato al precedente comma 1.