Art. 6
                 Zone di impianto degli appostamenti
 
  1. Le Province nel piano faunistico-venatorio individuano  le  zone
in cui gli appostamenti fissi con richiami vivi sono collocabili.  Le
Province  possono  altresi'  individuare  zone che interessano tratti
montani di  crinale  gia'  individuate  in  precedenti  provvedimenti
provinciali  in  cui il divieto di installazione e' esteso anche agli
appostamenti temporanei e  agli  appostamenti  fissi  senza  richiami
vivi.
  2.  Agli appostamenti fissi con richiami vivi, giaÿ costituiti alla
data di entrata in vigore della legge 157/92, non si applica, per  la
durata  dei primi due piani faunistici, quanto indicato al precedente
comma 1.