Art. 8.
         Distanze degli appostamenti da istituti faunistici
 
  1. E' fatto divieto di impiantare appostamenti a distanza inferiore
a  100  metri  dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata. Tale
distanza eÿ aumentata a 400 metri nel caso di appostamenti fissi  con
uso di richiami vivi.
  2.  Tali  norme non si applicano ai fondi chiusi e ad altri divieti
che non abbiano come fine la tutela e  la  salvaguardia  della  fauna
selvatica.
  3.  Le  distanze  di  cui  al  1  comma non si applicano in caso di
appostamenti  fissi  preesistenti  alla  istituzione  delle  aree  di
divieto.