Art. 8. Distanze degli appostamenti da istituti faunistici 1. E' fatto divieto di impiantare appostamenti a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di aree dove la caccia sia vietata. Tale distanza eÿ aumentata a 400 metri nel caso di appostamenti fissi con uso di richiami vivi. 2. Tali norme non si applicano ai fondi chiusi e ad altri divieti che non abbiano come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica. 3. Le distanze di cui al 1 comma non si applicano in caso di appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto.