Art. 9.
                           Autorizzazioni
 
  1.  Le  Province  autorizzano  appostamenti fissi di cui all'art. 3
comma 1 in numero  non  superiore  a  quelli  rilasciati  nell'annata
venatoria 1989/90.
  2.  La  richiesta  di  appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1
lettera a) e b) puo' essere inoltrata da tutti coloro in possesso  di
autorizzazione  nell'annata  venatoria  1993/94  e precedenti purcheÿ
abbiano optato per la forma di caccia di  cui  all'art.  28  comma  3
lettera  b)  della  legge regionale n. 3/94. Ove non si raggiunga  il
numero degli appostamenti autorizzati nell'annata venatoria  1989/90,
le   Province   rilasciano   prioritariamente   l'autorizzazione   ai
cacciatori che hanno optato per  la  forma  di  caccia  di  cui  alla
lettera  b)  dell'art.    28  della  legge  n. 3/94 privilegiando gli
ultrasessantenni ed i portatori di handicap.
  3. Il titolare di autorizzazione di uno dei  tipi  di  appostamento
fisso  di  cui  all'art.  3 comma 1   lettere a) e b) puo' consentire
l'utilizzazione dell'impianto Vanche a cacciatori che abbiano  optato
per  la caccia da appostamento fisso e non inseriti nell'elenco delle
persone autorizzate all'uso dell'impianto.
  4. Al momento del rinnovo annuale dell'autorizzazione, il  titolare
comunica  alla  Provincia  competente  per  territorio l'elenco delle
persone autorizzate all'uso dell'appostamento in sua assenza.
  5. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere  esibita  al
personale di vigilanza dal titolare e/o dai cacciatori autorizzati ad
utilizzare l'impianto.
  6.  Copia  dell'autorizzazione  per  l'appostamento  fisso  di  cui
all'art.  3 comma 1 lettera c) puo' essere richiesta dai titolari  di
appostamento   fisso   dello   stesso  tipo  autorizzato  nell'annata
venatoria 1989/90 o precedenti.
  7. Il titolare dovra' esporre all'interno del capanno principale  e
di eventuali capanni compiementari le tabelle fornite dalla Provincia
recanti la scritta VAppostamento fisso di caccia n. ...V.
  8.   Previa   richiesta   scritta   alla   Provincia   concernente,
l'autorizzazione puo' essere trasferita dal titolare ad altra persona
iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento, da   almeno
2  anni,  con  prioritaÿ  per  gli  ultrasessantenni e i portatori di
handicap.
  9.  Per  il  1  anno  di  applicazione  dei  presente   regolamento
l'autorizzazione,  tenuto  conto di quanto stabilito al 1 e 2 comÿma,
puo'  essere  trasferita  anche  ad  altra  persona  che  risulti  da
documentazione  probante,  ovvero  da  atti  notori, aver frequentato
l'appostamento nella  stagione  venatoria  precedente  o  negli  anni
precedenti.
  10.  I  termini  di  cui ai precedente art. 7 non si applicano agli
appostamenti fissi  concessi  in  deroga  alle  distanze  previste  e
autorizzati prima dei 31 dicembre 1985.
  11.  Nella  fascia  di  confine  con altre regioni la cui normativa
preveda distanze fra appostamenti  diverse  da  quelle  previste  nei
presente regolamento, le autorizzazioni vengono rilasciate applicando
la  distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni
interessate.
  12. I cacciatori che hanno operato l'opzione  di  cui  all'art.  28
comma  3  lettera b) della legge regionale n. 3/94 possono effettuare
la  loro  attivitaÿ  anche  in  tutti  gli  appostamenti  di  cui  al
precedente art. 3.