Art. 9. Autorizzazioni 1. Le Province autorizzano appostamenti fissi di cui all'art. 3 comma 1 in numero non superiore a quelli rilasciati nell'annata venatoria 1989/90. 2. La richiesta di appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b) puo' essere inoltrata da tutti coloro in possesso di autorizzazione nell'annata venatoria 1993/94 e precedenti purcheÿ abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94. Ove non si raggiunga il numero degli appostamenti autorizzati nell'annata venatoria 1989/90, le Province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lettera b) dell'art. 28 della legge n. 3/94 privilegiando gli ultrasessantenni ed i portatori di handicap. 3. Il titolare di autorizzazione di uno dei tipi di appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) puo' consentire l'utilizzazione dell'impianto Vanche a cacciatori che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso e non inseriti nell'elenco delle persone autorizzate all'uso dell'impianto. 4. Al momento del rinnovo annuale dell'autorizzazione, il titolare comunica alla Provincia competente per territorio l'elenco delle persone autorizzate all'uso dell'appostamento in sua assenza. 5. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita al personale di vigilanza dal titolare e/o dai cacciatori autorizzati ad utilizzare l'impianto. 6. Copia dell'autorizzazione per l'appostamento fisso di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) puo' essere richiesta dai titolari di appostamento fisso dello stesso tipo autorizzato nell'annata venatoria 1989/90 o precedenti. 7. Il titolare dovra' esporre all'interno del capanno principale e di eventuali capanni compiementari le tabelle fornite dalla Provincia recanti la scritta VAppostamento fisso di caccia n. ...V. 8. Previa richiesta scritta alla Provincia concernente, l'autorizzazione puo' essere trasferita dal titolare ad altra persona iscritta nell'elenco dei frequentatori dell'appostamento, da almeno 2 anni, con prioritaÿ per gli ultrasessantenni e i portatori di handicap. 9. Per il 1 anno di applicazione dei presente regolamento l'autorizzazione, tenuto conto di quanto stabilito al 1 e 2 comÿma, puo' essere trasferita anche ad altra persona che risulti da documentazione probante, ovvero da atti notori, aver frequentato l'appostamento nella stagione venatoria precedente o negli anni precedenti. 10. I termini di cui ai precedente art. 7 non si applicano agli appostamenti fissi concessi in deroga alle distanze previste e autorizzati prima dei 31 dicembre 1985. 11. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nei presente regolamento, le autorizzazioni vengono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate. 12. I cacciatori che hanno operato l'opzione di cui all'art. 28 comma 3 lettera b) della legge regionale n. 3/94 possono effettuare la loro attivitaÿ anche in tutti gli appostamenti di cui al precedente art. 3.