Art. 11. Anni scolastici L'anno scolastico ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno dell'anno successivo. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Nel corso dell'anno scolastico gli allievi godono dei giorni festivi previsti dalle norme vigenti per la scuola media statale di secondo grado. Alla fine di ciascun anno scolastico gli studenti devono aver completato il tirocinio per il periodo e con le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti. Le assenze dovranno essere recuperate. La frequenza alle lezioni teoriche previste dal piano di studio e' obbligatoria per il numero di ore previsto dal programma. Il Collegio dei Docenti puo' formulare piani di recupero delle assenze giustificate che non possono comunque superare il 20% delle presenze sia nelle lezioni teoriche che nel tirocinio pratico, qualora le giustificazioni siano ritenute valide. La verifica dell'effettiva frequenza verra' effettuata dalla direzione della scuola mediante strumenti oggettivi: registro delle presenze, libretto personale.