Art. 11.
                           Anni scolastici
 
  L'anno scolastico ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel
mese di giugno dell'anno successivo.
  La frequenza alla scuola e' obbligatoria.
  Nel corso  dell'anno  scolastico  gli  allievi  godono  dei  giorni
festivi  previsti  dalle norme vigenti per la scuola media statale di
secondo grado.
  Alla  fine  di  ciascun  anno  scolastico  gli studenti devono aver
completato il tirocinio per il periodo e con le  modalita'  stabilite
dalle disposizioni vigenti.
  Le assenze dovranno essere recuperate.
  La  frequenza alle lezioni teoriche previste dal piano di studio e'
obbligatoria per il numero di ore previsto dal programma.
  Il Collegio dei Docenti puo'  formulare  piani  di  recupero  delle
assenze  giustificate  che non possono comunque superare il 20% delle
presenze sia  nelle  lezioni  teoriche  che  nel  tirocinio  pratico,
qualora le giustificazioni siano ritenute valide.
  La   verifica  dell'effettiva  frequenza  verra'  effettuata  dalla
direzione della scuola mediante strumenti oggettivi:  registro  delle
presenze, libretto personale.