Art. 14.
                     Provvedimenti disciplinari
 
  A  carico degli studenti che contravvengono alle norme del presente
regolamento concernente il comportamento e la disciplina nella scuola
e nelle attivita' di tirocinio, sono applicabili le seguenti sanzioni
disciplinari:
  1. Ammonizione verbale;
  L'ammonizione verbale si  applica  per  le  mancanze  lievi  ed  e'
rivolta dal Direttore del corso.
  2. Ammonizione scritta;
  L'ammonizione   scritta,   sentito  il  Collegio  dei  Docenti,  e'
formulata dal Responsabile della Scuola, su richiesta di uno  o  piu'
insegnanti,    previa    motivata    contestazione   degli   addebiti
all'interessato.
  3. Sospensione temporanea dalla frequenza al corso;
  La sospensione temporanea dalla scuola, e' comminata  nel  caso  di
fatti  gravi o di recidiva dal Responsabile della scuola, su proposta
del  Direttore  didattico  informato  il  Collegio  dei  Docenti.  Il
provvedimento di sospensione deve essere comunicato per iscritto allo
studente.    Se lo studente e' minorenne, deve esserne data immediata
comunicazione alla sua famiglia.
  4. Allontanamento definitivo dalla scuola
  Quando la gravita' dei fatti lo  richieda,  il  Responsablile  puo'
sospendere con effetto immediato a titolo cautelativo l'allievo dalla
frequenza della scuola.
  In    caso    di   contestazione   delle   infrazioni   comportanti
l'applicazione delle  sanzioni  disciplinari  di  cui  ai  precedenti
punti,  lo  studente  ha  10  giorni  di  tempo per presentare le sue
giustificazioni scritte.