Art. 14. Provvedimenti disciplinari A carico degli studenti che contravvengono alle norme del presente regolamento concernente il comportamento e la disciplina nella scuola e nelle attivita' di tirocinio, sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari: 1. Ammonizione verbale; L'ammonizione verbale si applica per le mancanze lievi ed e' rivolta dal Direttore del corso. 2. Ammonizione scritta; L'ammonizione scritta, sentito il Collegio dei Docenti, e' formulata dal Responsabile della Scuola, su richiesta di uno o piu' insegnanti, previa motivata contestazione degli addebiti all'interessato. 3. Sospensione temporanea dalla frequenza al corso; La sospensione temporanea dalla scuola, e' comminata nel caso di fatti gravi o di recidiva dal Responsabile della scuola, su proposta del Direttore didattico informato il Collegio dei Docenti. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato per iscritto allo studente. Se lo studente e' minorenne, deve esserne data immediata comunicazione alla sua famiglia. 4. Allontanamento definitivo dalla scuola Quando la gravita' dei fatti lo richieda, il Responsablile puo' sospendere con effetto immediato a titolo cautelativo l'allievo dalla frequenza della scuola. In caso di contestazione delle infrazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai precedenti punti, lo studente ha 10 giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni scritte.