Art. 6. Collegio dei Docenti - Funzionamento - Attribuzioni Funzionamento Il Collegio dei Docenti si riunisce di norma una volta al mese, comunque non meno di 3 volte l'anno. Il Collegio dei Docenti puo' inoltre essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe di componenti assenti. Il Collegio approva i verbali delle proprie sedute sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile della Scuola. Attribuzioni 1. concorre alla programmazione didattica e coordina le eventuali attivita' scolastiche integrative; 2. definisce le modalita' di valutazione e verifica dei livelli di preparazione teorica e pratica in relazione al programma svolto; 3. propone al Responsabile della Scuola l'assegnazione alle classi dei singoli Docenti e i programmi di sperimentazione metodologica didattica in ordine alla migliore qualificazione della formazione; 4. esprime parere in ordine alla formazione e composizione delle classi, alla formulazione dell'orario delle lezioni; 5. propone l'acquisto di testi, dei sussidi didattici, compreso quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e dell'eventuale materiale occorrente al tirocinio; 6. stabilisce le date degli scrutini a cadenza quadrimestrale e degli scrutini finali al termine di ogni anno scolastico e degli esami di diploma; 7. propone i nominativi degli insegnanti nella Commissione all 'esame di diploma; 8. redige al termine di ogni anno scolastico, la relazione didattica svolta, formulando proposte per l'anno scolastico successivo; 9. esprime parere in merito all'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli studenti: Requisiti dei Docenti Il Direttore didattico di ogni corso deve essere un medico provvisto dei titoli validi previsti per l'insegnamento. Per ogni corso biennale occorrono: doceoti laureati in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze nel settore fisioterapico per l'insegnamento delle materie teoriche quali: anatomia, fisiologia, patologia, pronto soccorso e fisioterapia strumentale; docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze in Medicina Termale; docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze per l'insegnamento delle materie: Igiene e Legislazione Sanitaria; laureato in Chimica, Fisica o Biologia per l'insegnamento di: Chimica e Fisica; diplomato Massofisioterapista per la conduzione delle lezioni pratiche e del tirocinio.