Art. 6.
         Collegio dei Docenti - Funzionamento - Attribuzioni
 
  Funzionamento
  Il Collegio dei Docenti si riunisce di norma  una  volta  al  mese,
comunque  non  meno  di  3 volte l'anno. Il Collegio dei Docenti puo'
inoltre essere convocato su richiesta di almeno  un  terzo  dei  suoi
componenti.  Per  la  validita' delle sedute richiesta la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono  prese
a  maggioranza  dei  presenti. Non sono ammesse deleghe di componenti
assenti.  Il  Collegio  approva  i  verbali  delle   proprie   sedute
sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile della Scuola.
  Attribuzioni
  1.  concorre  alla programmazione didattica e coordina le eventuali
attivita' scolastiche integrative;
  2. definisce le modalita' di valutazione e verifica dei livelli  di
preparazione teorica e pratica in relazione al programma svolto;
  3.  propone al Responsabile della Scuola l'assegnazione alle classi
dei singoli Docenti e i  programmi  di  sperimentazione  metodologica
didattica in ordine alla migliore qualificazione della formazione;
  4.  esprime  parere  in ordine alla formazione e composizione delle
classi, alla formulazione dell'orario delle lezioni;
  5. propone l'acquisto di testi,  dei  sussidi  didattici,  compreso
quelli   audiovisivi,   delle   attrezzature  tecnico-scientifiche  e
dell'eventuale materiale occorrente al tirocinio;
  6. stabilisce le date degli scrutini  a  cadenza  quadrimestrale  e
degli  scrutini  finali  al  termine  di ogni anno scolastico e degli
esami di diploma;
  7. propone i nominativi  degli  insegnanti  nella  Commissione  all
'esame di diploma;
  8.  redige  al  termine  di  ogni  anno  scolastico,  la  relazione
didattica  svolta,  formulando   proposte   per   l'anno   scolastico
successivo;
  9. esprime parere in merito all'adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari a carico degli studenti:
  Requisiti  dei Docenti
  Il  Direttore  didattico  di  ogni  corso  deve  essere  un  medico
provvisto dei titoli validi previsti per l'insegnamento.
  Per ogni corso biennale occorrono:
   doceoti laureati in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze
nel settore fisioterapico per l'insegnamento delle  materie  teoriche
quali:
   anatomia,  fisiologia,  patologia,  pronto soccorso e fisioterapia
strumentale;
   docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze
in Medicina Termale;
   docente laureato in Medicina e Chirurgia con specifiche competenze
per l'insegnamento delle materie: Igiene e Legislazione Sanitaria;
   laureato in Chimica, Fisica  o  Biologia  per  l'insegnamento  di:
Chimica e Fisica;
   diplomato  Massofisioterapista  per  la conduzione delle   lezioni
pratiche e del tirocinio.