Art. 7. Insegnanti-Assemblee insegnanti Attivita' di aggiornamento Gli insegnanti sono tenuti a: 1. trovarsi in aula puntualmente per la propria lezione e, in caso di impedimento, devono avvisare la Direzione della Scuola in tempo utile per garantire la sostituzione; 2. tenere diligentemente il registro di classe sul quale vanno annotati progressivamente gli argomenti svolti, le verifiche, la valutazione degli elaborati, le assenze e le eventuali inadempienze degli allievi; 3. proporre al Collegio dei Docenti i testi da adottare ed il materiale didattico per il tirocinio; 4. partecipare agli scrutini quadrimestrali e finali di passaggio dal 1M a 2M anno di corso, nonche' di ammissione all'esame di diploma; 5. concorrere a redigere i profili degli studenti in merito all'attitudine professionale e all'apprendimento teorico e pratico; 6. partecipare alle eventuali attivita' didattiche di sperimentazione e aggiornamento deliberate dagli organi competenti. I doceonti inoltre sono tenuti a: partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; partecipare ai lavori delle Commissioni di esame di cui sono nominati componenti. Durante l'anno scolastico sono previste: riunioni degli insegnanti di materie affini e collaterali; assemblea degli insegnanti per anno di corso (qualora funzionino piu' sezioni scolastiche); riunioni degli insegnanti in ordine alla verifica periodica dei livelli di preparazione teorico-pratica.