Art. 7.
                   Insegnanti-Assemblee insegnanti
                     Attivita' di aggiornamento
 
  Gli insegnanti sono tenuti a:
  1. trovarsi in aula puntualmente per la propria lezione e, in  caso
di  impedimento,  devono  avvisare la Direzione della Scuola in tempo
utile per garantire la sostituzione;
  2. tenere diligentemente il registro  di  classe  sul  quale  vanno
annotati  progressivamente  gli  argomenti  svolti,  le verifiche, la
valutazione degli elaborati, le assenze e le  eventuali  inadempienze
degli allievi;
  3.  proporre  al  Collegio  dei  Docenti  i testi da adottare ed il
materiale didattico per il tirocinio;
  4. partecipare agli scrutini quadrimestrali e finali  di  passaggio
dal  1M  a  2M  anno  di  corso,  nonche'  di ammissione all'esame di
diploma;
  5. concorrere  a  redigere  i  profili  degli  studenti  in  merito
all'attitudine professionale e all'apprendimento teorico e pratico;
  6.    partecipare    alle   eventuali   attivita'   didattiche   di
sperimentazione e aggiornamento deliberate dagli organi competenti.
  I doceonti inoltre sono tenuti a:
   partecipare alle riunioni degli organi  collegiali  di  cui  fanno
parte;
   partecipare  ai  lavori  delle  Commissioni  di  esame di cui sono
nominati componenti.
  Durante l'anno scolastico sono previste:
   riunioni degli insegnanti di materie affini e collaterali;
   assemblea degli insegnanti per anno di corso  (qualora  funzionino
piu' sezioni scolastiche);
   riunioni  degli  insegnanti  in ordine alla verifica periodica dei
livelli di preparazione teorico-pratica.