Art. 8.
                 Iscrizione - Domanda di ammissione
 
  L'Ente titolare della  scuola,  nel  rispetto  delle  deliberazioni
approvate in materia dal Consiglio Regionale della Toscana, indice un
corso  biennale  per  Massofisioterapista  mediante apposito bando al
quale deve essere data adeguata diffusione. Il bando dovra'  indicare
il  termine  entro  cui  devono  pervenire  alla Scuola le domande di
ammissione,requisiti  necessari  per  l'ammissione  di  cui  all'art.
2,modalita',  data  e  contenuti  dell'eventuale  colloquio  previsto
all'art. 9, nonche' il costo complessivo del corso e le modalita'  di
pagamento di cui all'art. 12.
  Gli  aspiranti  devono  presentare domanda in carta legale all'Ente
titolare della scuola entro la data indicata nel bando.
  Nella  domanda  gli  aspiranti  devono  dichiarare  sotto  la  loro
responsabilita' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
   nome e cognome;
   data e luogo di nascita;
   il preciso recapito;
   lo stato civile;
   la cittadinanza;
   titolo di studio;
   il  godimento  dei diritti civili ed il comune di iscrizione nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non    iscrizione  o    della
cancellazione dalle liste medesime;
   le eventuali condanne riportate;
   l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
  I  titoli  di studio conseguiti all'estero dagli aspiranti italiani
devono essere dichiarati equipollenti dal Provveditorato  agli  Studi
competente per territorio a cura dell'aspirante interessato.
  Gli  aspiranti  di  eta'  minore  sono  ammessi  alla scuola previo
esplicito  consenso  scritto  di  chi  esercita  la  patria  potesta'
parentale ai sensi degli artt. 316 e seguenti del Codice Civile.