Art. 8. Iscrizione - Domanda di ammissione L'Ente titolare della scuola, nel rispetto delle deliberazioni approvate in materia dal Consiglio Regionale della Toscana, indice un corso biennale per Massofisioterapista mediante apposito bando al quale deve essere data adeguata diffusione. Il bando dovra' indicare il termine entro cui devono pervenire alla Scuola le domande di ammissione,requisiti necessari per l'ammissione di cui all'art. 2,modalita', data e contenuti dell'eventuale colloquio previsto all'art. 9, nonche' il costo complessivo del corso e le modalita' di pagamento di cui all'art. 12. Gli aspiranti devono presentare domanda in carta legale all'Ente titolare della scuola entro la data indicata nel bando. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la loro responsabilita' ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: nome e cognome; data e luogo di nascita; il preciso recapito; lo stato civile; la cittadinanza; titolo di studio; il godimento dei diritti civili ed il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne riportate; l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari. I titoli di studio conseguiti all'estero dagli aspiranti italiani devono essere dichiarati equipollenti dal Provveditorato agli Studi competente per territorio a cura dell'aspirante interessato. Gli aspiranti di eta' minore sono ammessi alla scuola previo esplicito consenso scritto di chi esercita la patria potesta' parentale ai sensi degli artt. 316 e seguenti del Codice Civile.