(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis
                        del 22 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 31
           del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3.
 
  1. Il primo comma dell'articolo 31  del  regolamento  regionale  25
giugno 1992 n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  istituzioni pubbliche e private regolarmente riconociute o
di fatto operanti nel territorio regionale, nonche' privati cittadini
che gestiscono o che intendono istituire e/o gestire, anche  a  scopo
di  lucro,  asili  nido  comunque  denominati,  destinati ad ospitare
bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate  di  strutture  o
servizi  gia'  funzionanti,  sono  obbligati ad ottenere dal Sindaco,
preventiva  autorizzazione  all'apertura  ed  al  funzionamento   del
servizio,  ai sensi della legge 13 dicembre 1975, n. 698 e successive
modificazioni della legge 1 agosto 1977, n. 563, del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 e della L.R. 7 aprile 1976, n. 15".
  2. Il secondo comma dell'articolo 31 del regolamento  regionale  25
giugno 1992 n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  Sindaco  rilascia  l'autorizzazione  di  cui al precedente
comma".