(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni all'art. 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3. 1. Il primo comma dell'articolo 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3 e' sostituito dal seguente: "1. Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconociute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonche' privati cittadini che gestiscono o che intendono istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, asili nido comunque denominati, destinati ad ospitare bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture o servizi gia' funzionanti, sono obbligati ad ottenere dal Sindaco, preventiva autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio, ai sensi della legge 13 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni della legge 1 agosto 1977, n. 563, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della L.R. 7 aprile 1976, n. 15". 2. Il secondo comma dell'articolo 31 del regolamento regionale 25 giugno 1992 n. 3 e' sostituito dal seguente: "2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma".