Art. 2.
                    Modificazioni all'articolo 36
           del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3
 
  1. Il primo comma dell'articolo 36  del  regolamento  regionale  25
giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  Sindaco,  secondo  le  procedure  di  cui  al  primo comma
dell'articolo 31 nel rispetto dei  termini  previsti  dalla  legge  7
agosto  1990, n.   241, verificata la regolarita' della domanda volta
ad ottenere l'autorizzazione di cui al predetto art.  31  nonche'  la
sussistenza  di  tutti  i  requisiti  richiesti dalle norme vigenti e
dalle disposizioni regolamentari, concede o nega l'autorizzazione".