Art. 2. Modificazioni all'articolo 36 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 1. Il primo comma dell'articolo 36 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente: "1. Il Sindaco, secondo le procedure di cui al primo comma dell'articolo 31 nel rispetto dei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, verificata la regolarita' della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al predetto art. 31 nonche' la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti e dalle disposizioni regolamentari, concede o nega l'autorizzazione".