Art. 3. Modfivazioni all'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 1. Il primo comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente: "1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli asili nido, sia comunali che privati, devono adeguarsi alle norme previste, per le strutture, l'organizzazione e il funzionamento. In ordine alle strutture, qualora le relative difformita' non siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di sicurezza, igiene e funzionalita', e' facolta' degli organi competenti concedere una proroga al fine di seguire le ristrutturazioni e gli adeguamenti necessari". 2. Il terzo comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente: "3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Sindaco procede in conformita' di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 31". 3. Il quarto comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente: "4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce deroghe, sulla base di motivate richieste dei Comuni, fissando altresi' nuovi requisiti specifici con riferimento alle situazioni esistenti, sempreche' non sia compromessa la funzionalita', l'efficienza e la qualita' dei servizi". Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana. Firenze, 21 febbraio 1995. CHITI Il presente regolamento e' stato approvato dal Consiglio Regionale il 28 dicembre 1994 ed e' stato reso esecutivo dalla Commissione di Controllo il 18 gennaio 1995 con decisione n. 81.