Art. 3.
                    Modfivazioni all'articolo 49
           del regolamento regionale 25 giugno 1992, n. 3
 
  1.  Il  primo  comma  dell'articolo 49 del regolamento regionale 25
giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
tutti gli asili nido, sia comunali che privati, devono adeguarsi alle
norme   previste,   per   le   strutture,   l'organizzazione   e   il
funzionamento.    In  ordine  alle  strutture,  qualora  le  relative
difformita'  non  siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di
sicurezza,  igiene  e  funzionalita',  e'   facolta'   degli   organi
competenti   concedere   una   proroga   al   fine   di   seguire  le
ristrutturazioni e gli adeguamenti necessari".
  2. Il terzo comma dell'articolo 49  del  regolamento  regionale  25
giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  contenute nei
precedenti  commi,  il  Sindaco  procede  in  conformita'  di  quanto
previsto dal terzo comma dell'art. 31".
  3.  Il  quarto  comma dell'articolo 49 del regolamento regionale 25
giugno 1992, n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "4. Il Consiglio regionale, su proposta  della  Giunta,  stabilisce
deroghe,  sulla  base  di  motivate  richieste  dei  Comuni, fissando
altresi' nuovi requisiti specifici con  riferimento  alle  situazioni
esistenti,   sempreche'   non   sia   compromessa  la  funzionalita',
l'efficienza e la qualita' dei servizi".
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come regolamento della regione Toscana.
   Firenze, 21 febbraio 1995.
CHITI
  Il presente regolamento e' stato approvato dal Consiglio  Regionale
il  28  dicembre 1994 ed e' stato reso esecutivo dalla Commissione di
Controllo il 18 gennaio 1995 con decisione n. 81.