(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 28 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di disciplina di fiere, mostre ed esposizioni ed in applicazione dell'art. 2, comma primo, lett. t), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e degli artt. 26, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche aventi sede nella regione e stabilisce idonee modalita' di organizzazione delle stesse nell'interesse dei consumatori e delle imprese.