Art. 7. Calendario delle manifestazioni 1. Il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il calendario e' approvato con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato e deve riportare, in ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni, i seguenti dati: a) denominazione ufficiale della manifestazione; b) luogo e data di svolgimento; c) settori interessati; d) tipo e qualifica della manifestazione; e) disciplina della vendita dei prodotti esposti; f) disciplina dell'accesso al pubblico; g) estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Non possono essere organizzate manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario. 4. Modifiche od integrazioni al calendario possono essere apportate con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato su richiesta presentata almeno tre mesi prima dell'inizio della manifestazione.