Art. 7.
                   Calendario delle manifestazioni
 
   1.  Il  calendario  annuale  delle  manifestazioni  fieristiche e'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  entro  il  31
dicembre di ogni anno.
   2. Il calendario e' approvato con decreto dell'Assessore regionale
all'industria,  commercio  e  artigianato e deve riportare, in ordine
cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni,  i  seguenti
dati:
   a) denominazione ufficiale della manifestazione;
   b) luogo e data di svolgimento;
   c) settori interessati;
   d) tipo e qualifica della manifestazione;
   e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
   f) disciplina dell'accesso al pubblico;
   g) estremi del provvedimento di autorizzazione.
  3.  Non  possono  essere organizzate manifestazioni fieristiche non
inserite nel calendario.
  4. Modifiche od integrazioni al calendario possono essere apportate
con  decreto  dell'Assessore  regionale  all'industria,  commercio  e
artigianato su richiesta presentata almeno tre mesi prima dell'inizio
della manifestazione.