(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4
                          del 1 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  I commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988,
n. 10, sono cosÿi' sostituiti:
  "I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio  al  pagamento
dei   contributi   di  previdenza  dal  giorno  della  corresponsione
dell'indennita' consiliare.
  A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  i  Consiglieri  regionali   sono
assoggettati  d'ufficio  al  pagamento  dei  contributi di previdenza
nella misura del 22 % (ventidue per cento)  dell'indennita'  mensile,
al  netto delle ritenute fiscali, determinata in rapporto percentuale
con l'indennita' mensile lorda spettante  ai  membri  del  Parlamento
nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento)".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1
gennaio 1994.