(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 4 del 1 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, sono cosÿi' sostituiti: "I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennita' consiliare. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge, i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 22 % (ventidue per cento) dell'indennita' mensile, al netto delle ritenute fiscali, determinata in rapporto percentuale con l'indennita' mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 65% (sessantacinque per cento)". 2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1 gennaio 1994.