Art. 10. Finanziamenti per la gestione 1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, cosÿi' come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 1 marzo 1995 BRIZIO ______ (Omissis).