Art. 10.
                    Finanziamenti per la gestione
 
  1.  Agli  oneri  per  la  gestione  del Parco naturale di interesse
provinciale del Lago di Candia  si  provvede  mediante  finanziamenti
stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali
stanziamenti  regionali  di  cui  al  capitolo  15190 del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1995 e  di  cui  ai  corrispondenti
capitoli  per  gli  anni  finanziari  successivi secondo le procedure
stabilite dall'articolo 9 della legge regionale 21  luglio  1992,  n.
36,  cosÿi'  come modificata dalla legge regionale 23 giugno 1993, n.
31.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Torino, 1 marzo 1995
                               BRIZIO
                               ______
  (Omissis).