Art. 3.
                              Finalita'
 
  1. Nell'ambito ed a completamento dei  principi  generali  indicati
nell'articolo  1  della  legge  regionale  22  marzo  1990, n. 12, le
finalita'  dell'istituzione   del   Parco   naturale   di   interesse
provinciale del Lago di Candia sono le seguenti:
   a)  tutelare  e conservare le caratteristiche naturali ambientali,
paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione
dell'uso sociale di tali valori;
   b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo
ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi  di
biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;
   c)   concorrere   al   miglioramento   delle  condizioni  naturali
dell'area;
   d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini
didattici,  culturali,  scientifici,  ricreativi  e   turistici   con
particolare riferimento all'ambiente lacustre;
   e)  promuovere  attivita'  di  studio  e  di  ricerca didattiche e
scientifiche   anche   attraverso   la   creazione   di   un   centro
polifunzionale;
   f)   promuovere   ogni   iniziativa   necessaria   o   utile  alla
qualificazione delle attivita' agricole esistenti;
   g)  incentivare  le  attivita'   produttive   locali   che   siano
compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
   h)  tutelare  e  valorizzare  le  specie faunistiche e floristiche
presenti sul territorio;
   i) programmare interventi di utilizzo del  territorio  in  ragione
delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente
con le caratteristiche ambientali dei luoghi.