Art. 3. Finalita' 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia sono le seguenti: a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori; b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale; c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area; d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre; e) promuovere attivita' di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale; f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attivita' agricole esistenti; g) incentivare le attivita' produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente; h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.