Art. 4. Gestione 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto pubblico, il cui Consiglio Direttivo e' cosÿi' composto: a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno, qualificato in materia ambientale, su designazione del Comune di Candia; b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, di cui uno del Comune di Candia. 2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosÿi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20. 3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 e' nominato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso tale periodo si insedia legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.