Art. 4.
                              Gestione
 
  1.  Le  funzioni  di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3
sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale di interesse
provinciale del Lago di Candia, Ente  di  diritto  pubblico,  il  cui
Consiglio Direttivo e' cosÿi' composto:
   a)  3  membri  nominati  dalla  Provincia  di  Torino, di cui uno,
qualificato in materia ambientale,  su  designazione  del  Comune  di
Candia;
   b)   2  membri  nominati  di  intesa  tra  i  Sindaci  dei  Comuni
territorialmente interessati, di cui uno del Comune di Candia.
  2. I membri  del  Consiglio  Direttivo  durano  in  carica  5  anni
decorrenti  dalla  data di insediamento dello stesso e possono essere
rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge  regionale
22  marzo  1990,  n. 12, cosÿi' come modificato dall'articolo 1 della
legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
  3.  Il  Consiglio  Direttivo di cui al comma 1 e' nominato entro il
termine  di  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente  legge,  trascorso  tale  periodo  si insedia legittimamente
quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.