Art. 6. Vincoli e permessi 1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistico ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentita l'estrazione e l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale; b) esercitare attivita' venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agricole e forestali per la manutenzione dell'area; d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9; e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'articolo 3; f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada; g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi; h) navigare a motore. E' fatta salva la navigazione con motori elettrici finalizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate per l'esercizio dei diritti di uso civico e quella a fini turistici organizzata dall'Ente di gestione. 2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia e' comunque consentito: a) svolgere le normali attivita' agricole; b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36; c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57; d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri. 3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalita' di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'articolo 9. 4. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.