Art. 6.
                         Vincoli e permessi
 
  1. Sull'intero territorio del Parco  naturale,  oltre  al  rispetto
delle  leggi  statali  e  regionali  in  materia di tutela paesistico
ambientale, dell'ambiente, della flora e della fauna,  nonche'  delle
leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
   a)  aprire  e  coltivare  cave  di qualsiasi natura. E' consentita
l'estrazione e l'utilizzo di  materiale  per  lavori  di  recupero  e
ripristino  inerenti  realizzazioni  approvate ed ubicate all'interno
dell'area istituita a Parco naturale;
   b) esercitare attivita' venatoria. Sono  comunque  consentiti  gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
   c)  danneggiare  o  distruggere  i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte  salve  le  operazioni  connesse  alle  attivita'  agricole   e
forestali per la manutenzione dell'area;
   d)  abbattere  o  danneggiare  alberi  che  abbiano un particolare
valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati
nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;
   e) costruire nuove strade ed  ampliare  le  esistenti  se  non  in
funzione delle finalita' previste dall'articolo 3;
   f)  esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
   g) effettuare interventi di  modificazione  o  di  demolizione  di
nuovi  edifici  o strutture stabili o temporanee che possano alterare
le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
   h) navigare a motore. E' fatta salva  la  navigazione  con  motori
elettrici   finalizzata  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  in
ottemperanza alle previsioni dettate per l'esercizio dei  diritti  di
uso  civico  e  quella  a  fini  turistici  organizzata  dall'Ente di
gestione.
  2.  Sull'intero  territorio  del  Parco   naturale   di   interesse
provinciale del Lago di Candia e' comunque consentito:
   a) svolgere le normali attivita' agricole;
   b)  effettuare  gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge
regionale 8 giugno 1989, n. 36;
   c)  effettuare  i  tagli  boschivi  nei limiti consentiti e con le
procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
   d) realizzare interventi di ripristino delle  condizioni  naturali
con particolare riferimento alle aree palustri.
  3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del
Parco  devono  corrispondere  alle  finalita' di cui all'articolo 3 e
sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui
all'articolo 9.
  4. Sino  all'approvazione  del  Piano  di  cui  all'articolo  9  la
costruzione  di  nuovi  edifici  ed  opere  di  qualsiasi  genere che
determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi,  fatta  salva
ogni   altra   autorizzazione   prevista  dalla  legge,  deve  essere
autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.