Art. 7.
                              Sanzioni
 
  1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di  L.  3.000.000
ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
  2.  Per  le  violazioni  al divieto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti  in
materia di caccia.
  3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
c), d), f) e h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
  4.  Per  le  violazioni  ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere e) e g),  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  leggi
vigenti in materia urbanistica.
  5.  Le  violazioni  ai  disposti  di  cui  all'articolo 6, comma 4,
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un
massimo di L. 10.000.000.
  6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi
1, 4 e 5  del  presente  articolo  comportano,  oltre  alle  sanzioni
amministrative  previste,  l'obbligo  del  ripristino  dei luoghi nel
rispetto  delle  indicazioni  formulate  in  apposito   decreto   del
Presidente  della  Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16,
comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
  7. Ai sensi  della  legge  regionale  2  marzo  1984,  n.  15,  per
l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di
cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  8. Le somme riscosse  ai  sensi  del  presente  articolo  e  quelle
riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo
9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.