Art. 7. Sanzioni 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso. 2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia. 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), f) e h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000. 4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e g), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. 5. Le violazioni ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000. 6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20. 7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.