Art. 8.
                              Vigilanza
 
  1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata:
   a)  al  personale  di  sorveglianza  dipendente della Provincia di
Torino;
   b)  agli  agenti  di  polizia  locale,  urbana e rurale e al Corpo
Forestale dello Stato in base alle disposizioni di  cui  all'articolo
27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2. L'esercizio della vigilanza e' coordinato dalla Provincia.