Art. 8. Vigilanza 1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge e' affidata: a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di Torino; b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'esercizio della vigilanza e' coordinato dalla Provincia.