Art. 9. Piano naturalistico 1. Il Consiglio Regionale approva un Piano dell'area oggetto della presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosÿi' come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. 2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati. 4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque puo' far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione Tecnico Urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione. 5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva, sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, cosÿi' come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 6. Il Piano di area prevede comunque la formazione di un sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.