Art. 9.
                         Piano naturalistico
 
  1.  Il Consiglio Regionale approva un Piano dell'area oggetto della
presente legge costituente a tutti  gli  effetti  stralcio  di  Piano
territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale
22  marzo  1990,  n. 12, cosÿi' come modificato dall'articolo 7 della
legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
  2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione  del
Piano  entro  il  termine  di  6 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3. Il Piano di area e' trasmesso agli Enti territoriali interessati
e pubblicato a cura del soggetto adottante nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione  con  l'indicazione  della  sede  in cui chiunque puo'
prendere visione degli elaborati.
  4. Entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione  chiunque  puo'  far
pervenire  le  proprie  osservazioni  all'Ente  adottante  il  quale,
esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede  alla
predisposizione  degli  atti  conseguenti  da trasmettere alla Giunta
Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la
Commissione Tecnico Urbanistica e la  Commissione  regionale  per  la
tutela  e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in
seduta congiunta, la Giunta Regionale  sottopone  il  Piano  di  area
definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
  5.  Le  indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme
di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  deliberazione  del Consiglio Regionale che le approva,
sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione
territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, cosÿi'
come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.
  6. Il Piano di area prevede comunque la formazione di un sistema di
piste  ciclabili  e   sentieri   con   aree   espressamente   adibite
all'osservazione naturalistica.