(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. La presente legge disciplina l'imposizione delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, appartenenti al demanio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari, che costituiscono intralcio od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature nell'ambito delle zone portuali o che costituiscano pericolo alla navigazione nelle acque interne piemontesi.