(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10
                         dell'8 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
 
  1.  La  presente  legge  disciplina l'imposizione delle tasse e dei
canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle  zone  portuali
piemontesi, appartenenti al demanio regionale, ai sensi dell'articolo
11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la rimozione di unita'
da  diporto, aeromobili e materiali vari, che costituiscono intralcio
od ostacolo all'uso di aree, opere o attrezzature  nell'ambito  delle
zone  portuali  o  che  costituiscano pericolo alla navigazione nelle
acque interne piemontesi.