Art. 10.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1.  La  presente  legge  viene   dichiarata   urgente,   ai   sensi
dell'articolo   45  dello  Statuto  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Torino, 1 marzo 1995
                               BRIZIO