Art. 10. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 1 marzo 1995 BRIZIO