Art. 2.
Determinazione delle tasse e dei canoni di concessione e dei depositi
cauzionali
 
  1. Per le occupazioni  di  aree  nelle  zone  portuali  piemontesi,
soggette  a  concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse
ed i canoni nelle misure e con le modalita'  stabilite  nel  presente
articolo.
  2. Occupazione di zona portuale per ormeggio unita' da diporto:
   a)  tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo
non inferiore a L. 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma
11, lettere b), c), d) ed f) che corrispondono una tassa fissa di  L.
70.000  annue  e  dei  soggetti  di  cui  al comma 11, lettera g) che
corrispondono una tassa fissa di L. 20.000 annue;
   b) canone: L. 15.000 annue per metro quadrato.
  3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi:
   a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato;
   b) canone:
    1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 384.000 per pontile;
    2)  per  superfici  superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone
annuo di L. 384.000, L. 87.000 per ogni metro quadrato o frazione  di
metro quadrato.
  4.  Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili
e galleggianti in genere:
   a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato;
   b) canone:
    1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 330.0000 caduno;
    2) per superfici superiori a 4 metri quadrati:  oltre  al  canone
annuo  di L. 330.000, L. 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di
metro quadrato.
  5. Posa boe di ormeggio, in zona portuale:
   a) tassa: L. 50.000 annue per boa;
   b) canone:
    1) fino a n. 2 boe: L. 233.000 per boa;
    2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di L. 233.000  per  boa,
L. 92.000 per boa.
  6.  Posa  boe  di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente
dal numero di boe posizionate:
   a) tassa: L. 50.000 annue;
   b) canone: L. 233.000 annue.
  7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture,  cavi  ed
impianti in genere in zona portuale:
   a) tassa: L. 1.000 annue per metro;
   b) canone: L. 5.000 annue per metro.
  8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando
la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unita' da diporto.
Il  modulo  dell'unita'  da  diporto  espresso  in metri quadrati, si
ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori
tutto dell'unita' considerata.
  9.  La  Giunta  Regionale  adegua  annualmente,  sulla  base  delle
variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento
alle 1.000 lire superiori, l'importo delle tasse e dei canoni e fissa
la  tariffa  oraria  degli  ormeggi temporanei di cui all'articolo 3,
comma 3.
  10. Il deposito cauzionale da  versare  al  rilascio  dell'atto  di
concessione  e'  fissato  in un importo pari all'ammontare del canone
annuo.
  11. Al fine di salvaguardare le attivita' pubbliche, tradizionali e
sportive, sono previste le  seguenti  riduzioni  dei  canoni  per  le
sottoindicate categorie di concessionari:
   a)  per  unita'  da  diporto  a vela, a remi o a motore elettrico:
riduzione del 30 per cento;
   b)  pescatori  professionisti  la  cui   attivita'   quale   fonte
principale  del  reddito  familiare  deve essere comprovata da idonea
documentazione:  riduzione del 50 per cento;
   c)  sodalizi  o  associazioni  che  esercitano  attivita'  sociali
nautiche   senza   fini   di   lucro  e  la  cui  organizzazione  sia
ufficialmente riconosciuta:  riduzione del 50 per cento;
   d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se
entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento;
   e)  concessionari  di servizi di trasporto pubblico non di linea e
di noleggio: riduzione del 60 per cento;
   f)  Enti  pubblici  territoriali,  concessionari  di  servizi   di
trasporto pubblico di linea, Forze dell'Ordine: riduzione dell'80 per
cento.
  12.  Le  riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro.
In caso di compresenza di piu' fattori di riduzione,  si  applica  la
riduzione piu' favorevole.