Art. 2. Determinazione delle tasse e dei canoni di concessione e dei depositi cauzionali 1. Per le occupazioni di aree nelle zone portuali piemontesi, soggette a concessione regionale, sono dovute alla Regione le tasse ed i canoni nelle misure e con le modalita' stabilite nel presente articolo. 2. Occupazione di zona portuale per ormeggio unita' da diporto: a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a L. 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c), d) ed f) che corrispondono una tassa fissa di L. 70.000 annue e dei soggetti di cui al comma 11, lettera g) che corrispondono una tassa fissa di L. 20.000 annue; b) canone: L. 15.000 annue per metro quadrato. 3. Occupazione di zona portuale attraverso pontili fissi: a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato; b) canone: 1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 384.000 per pontile; 2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di L. 384.000, L. 87.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato. 4. Occupazione di zona portuale attraverso zattere, pontili mobili e galleggianti in genere: a) tassa: L. 5.000 annue per metro quadrato; b) canone: 1) per superfici fino a 4 metri quadrati: L. 330.0000 caduno; 2) per superfici superiori a 4 metri quadrati: oltre al canone annuo di L. 330.000, L. 76.000 per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato. 5. Posa boe di ormeggio, in zona portuale: a) tassa: L. 50.000 annue per boa; b) canone: 1) fino a n. 2 boe: L. 233.000 per boa; 2) oltre n. 2 boe: oltre al canone annuo di L. 233.000 per boa, L. 92.000 per boa. 6. Posa boe di segnalazione, in zona portuale, indipendentemente dal numero di boe posizionate: a) tassa: L. 50.000 annue; b) canone: L. 233.000 annue. 7. Occupazione del sottosuolo ed in acqua, di condutture, cavi ed impianti in genere in zona portuale: a) tassa: L. 1.000 annue per metro; b) canone: L. 5.000 annue per metro. 8. I corrispettivi di cui al comma 2 sono determinati moltiplicando la tariffa unitaria per il modulo di ingombro dell'unita' da diporto. Il modulo dell'unita' da diporto espresso in metri quadrati, si ottiene moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto dell'unita' considerata. 9. La Giunta Regionale adegua annualmente, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita con arrotondamento alle 1.000 lire superiori, l'importo delle tasse e dei canoni e fissa la tariffa oraria degli ormeggi temporanei di cui all'articolo 3, comma 3. 10. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell'atto di concessione e' fissato in un importo pari all'ammontare del canone annuo. 11. Al fine di salvaguardare le attivita' pubbliche, tradizionali e sportive, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate categorie di concessionari: a) per unita' da diporto a vela, a remi o a motore elettrico: riduzione del 30 per cento; b) pescatori professionisti la cui attivita' quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento; c) sodalizi o associazioni che esercitano attivita' sociali nautiche senza fini di lucro e la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione del 50 per cento; d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti anche se entro le zone demaniali portuali: riduzione del 50 per cento; e) concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio: riduzione del 60 per cento; f) Enti pubblici territoriali, concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'Ordine: riduzione dell'80 per cento. 12. Le riduzioni di cui al comma 11 non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di piu' fattori di riduzione, si applica la riduzione piu' favorevole.