Art. 3. Approdo ed ormeggio delle unita' da diporto 1. Agli effetti della presente legge: a) per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione; b) per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unita' da diporto protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente; c) per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unita' da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unita' stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche. 2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unita' da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita' entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui. 3. Nei luoghi ove l'ormeggio e' permesso per un tempo limitato e' fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio e' fatto obbligo di porlo in funzione.