Art. 3.
             Approdo ed ormeggio delle unita' da diporto
 
  1. Agli effetti della presente legge:
   a)   per  approdo  si  intende  la  temporanea  sospensione  della
navigazione anche se in area ove  non  sia  ammesso  l'ormeggio,  per
consentire  la  salita  o  la  discesa delle persone ovvero per altre
esigenze di  brevissima  durata.  Durante  l'approdo,  che  non  deve
comunque  arrecare  intralcio  alla  circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la navigazione;
   b) per  ormeggio  si  intende  la  sospensione  della  navigazione
dell'unita'  da  diporto  protratta  nel  tempo,  con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente;
   c) per ormeggio  di  emergenza  si  intende  l'interruzione  della
navigazione  dell'unita'  da  diporto per cause imputabili all'avaria
dell'unita' stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.
  2. Nella zona di  ormeggio,  all'uopo  predisposta,  le  unita'  da
diporto   devono   essere   collocate   nel   modo  prescritto  dalla
segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita'  entro  lo
spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
  3.  Nei  luoghi ove l'ormeggio e' permesso per un tempo limitato e'
fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario  in
cui  l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme
di cui  all'articolo  2,  comma  9.  Ove  esiste  il  dispositivo  di
controllo  della  durata  dell'ormeggio  e' fatto obbligo di porlo in
funzione.