Art. 4.
       Divieto di approdo e di ormeggio dell'unita' da diporto
 
  1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:
   a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unita' da diporto
regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di  unita'  da
diporto ormeggiata;
   b)  negli  spazi  riservati  alla fermata dei servizi di trasporto
pubblico di linea e non di linea;
   c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti  afferenti
la navigazione in modo da occultarne la vista;
   d)  negli  spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a
servizi di emergenza  e  di  alaggio  e  varo  indicati  da  apposita
segnaletica;
   e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo
negli appositi spazi;
   f)  in  corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed
all'interno dei corridoi di  navigazione  debitamente  delimitati  ed
autorizzati.
  2.  Durante  l'ormeggio  e  l'approdo  dell'unita'  da  diporto  il
conducente  deve  adottare  le  opportune  cautele  atte  ad  evitare
incidenti.
  3.  E'  vietato  abbandonare  unita' da diporto, aeromobili nonche'
relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.