Art. 4. Divieto di approdo e di ormeggio dell'unita' da diporto 1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati: a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unita' da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unita' da diporto ormeggiata; b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea; c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista; d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica; e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi; f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati. 2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unita' da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. 3. E' vietato abbandonare unita' da diporto, aeromobili nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.