Art. 6. Rimozione dell'unita' da diporto, aeromobili e materiali vari 1. I soggetti di cui all'articolo 2, della legge regionale n. 39/1993 dispongono la rimozione di unita' da diporto ed aeromobili nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonche' nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unita' da diporto oppure pericolo alla navigazione. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresÿi' provvedere alla rimozione di unita' da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati. 3. La Giunta Regionale puo' affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unita' da diporto ed aeromobili. 4. I proprietari di unita' da diporto ed aernmobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprieta'.