Art. 6.
    Rimozione dell'unita' da diporto, aeromobili e materiali vari
 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  della  legge  regionale  n.
39/1993  dispongono  la  rimozione di unita' da diporto ed aeromobili
nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi  2
e  3  e  dall'articolo  4  nonche' nel caso in cui materiale di varia
natura,  galleggiante  o  sommerso,  possa  costituire   ostacolo   o
intralcio  all'ormeggio  di  unita'  da  diporto oppure pericolo alla
navigazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresÿi'  provvedere  alla
rimozione  di unita' da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o
per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.
  3. La Giunta Regionale puo' affidare in concessione il servizio  di
rimozione e di custodia delle unita' da diporto ed aeromobili.
  4.  I  proprietari di unita' da diporto ed aernmobili sono tenuti a
risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di
loro proprieta'.