Art. 7.
                              Sanzioni
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2  e
3  ed  all'articolo  4,  e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila  per
ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
  2.   L'Autorita'   competente   a   ricevere  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed  a  procedere
ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta Regionale.