Art. 7. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 ed all'articolo 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. 2. L'Autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed a procedere ai conseguenti adempimenti, e' il Presidente della Giunta Regionale.