Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  1.  I  proventi  di  cui  all'articolo  2  saranno  introitati  sul
competente  capitolo  del  bilancio  della  Regione  nello  stato  di
previsione  dell'entrata  a  bilancio  per l'anno 1995 e per gli anni
successivi.
  2.  I  proventi  di  cui  all'articolo  7  saranno  introitati  sul
capitolo:  "Proventi connessi alle sanzioni  amministrative  inerenti
violazioni  alle  norme  disciplinanti  la  navigazione  sulle  acque
interne piemontesi" di  cui  alla  legge  regionale  n.  39/1993  con
stanziamento  per  memoria  nello  stato di previsione dell'entrata a
bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.