Art. 8. Norma finanziaria 1. I proventi di cui all'articolo 2 saranno introitati sul competente capitolo del bilancio della Regione nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi. 2. I proventi di cui all'articolo 7 saranno introitati sul capitolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi" di cui alla legge regionale n. 39/1993 con stanziamento per memoria nello stato di previsione dell'entrata a bilancio per l'anno 1995 e per gli anni successivi.