Art. 15.
                Modalita' di accesso al finanziamento
 
  1.  Le  proposte  di  intervento,  con  riferimento   al   triennio
1994-1996,  da parte dei soggetti di cui al precedente art. 14 devono
essere presentate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla  data
di   pubblicazione   del  relativo  bando  nel  Bollettino  ufficiale
regionale.  Al fine di garantire la piu' ampia  informazione,  verra'
data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di
cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in
base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu' diffusi.
  2.  Ogni  proposta di intervento deve essere corredata della scheda
di cui all'allegato n. 1 della presente legge.
  3. Le proposte di intervento  relative  a  progetti  che  insistono
nelle   aree   sensibili  dal  punto  di  vista  ambientale,  di  cui
all'allegato 2 della direttiva CEE n. 85/337, cosÿi' come definite  e
delimitate  in  base  alla  cartografia  su  scala  1:200.000 nel POP
1994-1999,  devono  essere  corredate  anche  della  scheda  di   cui
all'allegato n. 2 della presente legge.
  4.  I  soggetti  di  cui  al  precedente art. 14 possono presentare
proposte  relative  ad  interventi  da  realizzare  e  gestire  anche
attraverso  il  finanziamento  privato  per quelle infrastrutture che
prevedano un regime tariffario.
  5.  La  FINPUGLlA  S.p.a.  potra'  ricercare  risorse  nazionali  e
comunitarie   finalizzate   all'attuazione   di   interventi  "Proect
financing". A tal  fine,  la  Giunta  regionale  dettera'  specifiche
direttive di attuazione.
  6  La  scelta  dei  soggetti  privati avverra' attraverso procedure
concorsuali.