Art. 16.
                            Finanziamento
 
  1. Il 30% dell'ammontare del finanziamento relativo a interventi  e
opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994-1996, di cui al
POP  1994-1999,  e'  destinato ai progetti esecutivi e immediatamente
cantierabili.
  2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi
ammessi a finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare  un
anticipazione  pari  al 5% dell'intero importo dell'intervento.  Tale
anticipazione sara' erogata sulla base della presentazione, da  parte
del  soggetto  proponente,  della attestazione di avvenuta e regolare
predisposizione del progetto esecutivo stesso.
  3. La  Giunta  regionale  approva  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  previste  nelle  misure  "Infrastrutture"  su  tutto  il
territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati  dalla
programmazione    regionale    -    Capitanata,    Puglia   centrale,
Jonico-Salentino - sulla base di parametri  oggettivi  riferiti  alla
popolazione,  al grado di infrastrutture, ai livelli di occupazione e
alle vocazioni delle singole Province.