Art. 19.
                  Soggetti beneficiari e attuatori
 
  1.  La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di
rifiuti urbani e di fanghi derivanti dalla  depurazione  dei  liquami
urbani  viene  demandata ai Comuni, singoli, associati o consorziati,
ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.
  2.  Gli  interventi  previsti  dall'art.  7  del  decreto-legge   9
settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono delegati alle Province.
  3.  Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti
ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di  iniziativa
pubblica  per  lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi,
di  cui  all'art.  7  del  citato  decreto-legge  n.  397  del  1988,
convertito  con  legge  n.  475  del 1988, nonche' alla loro gestione
mediante affidamento in concessione ad imprese  pubbliche  o  private
ovvero ad aziende municipalizzate.  Per tali fini, le Amministrazioni
provinciali   sono   individuate   quali  stazioni  appaltanti  degli
interventi in questione. Gli  affidamenti  di  concessione  avvengono
esclusivamente mediante bando pubblico.
  4.  Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali
soggetti  attuatori  degli  interventi  per  la  bonifica  dei   siti
inquinati,  caratterizzati  con  criteri di priorita' nell'ambito del
piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441
e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito  del
POP  1994-1999,  nonche'  nell'ambito  del programma triennale per la
tutela ambientale 1994-1996.