Art. 23.
                            Finanziamento
 
  1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:
   a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane;
   b) servizi reali a favore delle imprese;
   c) accesso al mercato dei capitali;
   d) infrastrutture a tutela dell'ambiente;
   e)  infrastrutture  di  piccole  dimensioni di sostegno al sistema
produttivo;
   f) investimenti effettuati dagli operatori turistici;
   g) internazionalizzazione delle imprese.
  2. La  Giunta  regionale  approva  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  previste  nelle  misure "Aiuti alle imprese" su tutto il
territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati  dalla
programmazione    regionale    -    Capitanata,    Puglia   centrale,
Jonico-Salentino - sulla base di parametri  oggettivi  riferiti  alla
popolazione,   al   grado   di  infrastrutturazione,  ai  livelli  di
occupazione e alle vocazioni delle singole Province.