Art. 23. Finanziamento 1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi: a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane; b) servizi reali a favore delle imprese; c) accesso al mercato dei capitali; d) infrastrutture a tutela dell'ambiente; e) infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema produttivo; f) investimenti effettuati dagli operatori turistici; g) internazionalizzazione delle imprese. 2. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure "Aiuti alle imprese" su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.