Art. 24. Istruttoria e valutazione delle domande 1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della normativa regionale vigente e dei criteri di cui al POP 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1. 2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano di riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvedera' l'Assessore competente per settore. Sezione II ARTIGIANATO