Art. 26. Istituzione 1. E' istituito un fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzia per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49. 2. Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l'anno antecedente alla data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo. 3. I rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.