Art. 27.
                  Interventi ammissibili a garanzia
 
  1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti:
   a) prestiti partecipativi;
   b)  operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote
di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite  in  forma
di  societa'  di  capitale  o  cooperative, anche costituite ai sensi
della legge n. 49 del 1985;
   c)  partecipazioni  di  singoli  lavoratori  aderenti  a  societa'
cooperative costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
   d) finanziamenti a medio e lungo termine.