Art. 34.
                Modalita' di accesso ai finanziamenti
 
  1. Le richieste  di  finanziamento  devono  essere  presentate  dai
soggetti  beneficiari  indicati  al precedente art. 33 entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  2.  Al  fine  di  garantire la piu' ampia informazione, verra' data
notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di  cui
uno  a  diffusione  nazionale  e sui due quotidiani regionali che, in
base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu' diffusi.