Art. 52.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  del  POP 1994-1999, nonche' di altri
programmi di iniziativa comunitaria, promuove interventi a favore del
turismo rurale  al  fine  di  potenziare  e  diversificare  l'offerta
turistica.
  2.   Il   turismo   rurale   comprende  l'offerta  di  ospitalita',
ristorazione, servizi e attivita' per il  tempo  libero,  sportivi  e
culturali,  coerenti  con  una corretta fruizione dei beni ambientali
naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.
  3. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai precedenti  commi
1 e 2, la Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la
valorizzazione   di   edifici   rurali,   masserie,   trulli,  torri,
fortificazioni e, in genere, antichi manufatti  censiti  nel  catasto
agricolo  urbano  rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089
del 1939, o comunque la cui esecuzione  risalga  ad  oltre  50  anni,
anche  di  proprieta'  privata,  situati  in aree rurali per renderli
suscettibili di fruizione turistica  e  per  sostenere  la  vocazione
turistica delle aree rurali.
  4.  La  Regione  Puglia  concede provvidenze, nei modi e nei limiti
stabiliti  dai   successivi   articoli,   per   favorire   opere   di
ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di
cui  all'art.    6  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi
strutture e impianti sportivi.