Art. 55.
                            Finanziamento
 
  1.   Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
precedente art. 52, sono concessi ai soggetti beneficiari  contributi
in  conto  capitale  nella  misura massima del 60% dei costi ritenuti
ammissibili.
  2.  Per  la  realizzazione  di  strutture  e  impianti  sportivi  e
ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l'adeguamento
tecnologico  di  questi ultimi e' consentito un aumento non superiore
al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.
  3.  La  Giunta  regionale  approva  la  ripartizione  delle risorse
finanziarie  tenendo  conto  dei  tre   sistemi   individuati   dalla
programmazione    regionale    -    Capitanata,    Puglia   centrale,
Jonico-Salentino - sulla base  dei  parametri  oggettivi  di  cui  al
precedente art. 23.