Art. 55. Finanziamento 1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 52, sono concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili. 2. Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l'adeguamento tecnologico di questi ultimi e' consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti. 3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.