Art. 8.
                    Informatizzazione e controllo
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla data di nomina, il responsabile di
programma propone alla Giunta regionale un  piano  per  estendere  il
sistema  informativo a tutti i programmi e le misure previsti nel QCS
1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto  che
consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sinottici
di  tutte  le  transazioni  oggetto  di  interventi  relativi  al POP
1994-1999 e degli  altri  interventi  previsti  nell'ambito  del  QCS
1994-1999.    Tale  piano deve prevedere l'estensione dell'accesso al
sistema informativo alla I  Commissione  consiliare  permanente.  Gli
impegni  finanziari  e  i pagamenti devono rispettare, oltre la legge
regionale 30  maggio  1977,  n.  17  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  "Norme  sulla  contabilita  regionale",  i vincoli e le
procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato  e  adottate
nel QCS.
  2.   Il   controllo   finanziario   deve  riguardare  sia  la  fase
dell'impegno, certificato dal  Settore  ragioneria,  sia  quella  del
pagamento  a  fronte  di  spese effettivamente sostenute, conformi ed
ammissibili secondo le procedure adottate nel QCS e  le  disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti.