Art. 9. Informazione e pubblicita' 1. Le azioni in materia di informazione e di pubblicita' devono rispettare le disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/342. 2. La pubblicita deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettivitaÿ, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni locali e agli indici ADS per la carta stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole misure. 3. Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo art. 23 sono attuate anche attraverso le associazioni delle PMI e loro consorzi. A tal fine, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% delle spese ammissibili. Le Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' del POP, progetti operativi di promozione e diffusione, con riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate con atto deliberativo della Giunta regionale.